Società Trasparente

In ottemperanza alla normativa in tema di trasparenza, riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni si pubblicano i seguenti documenti:

CARTA DEI SERVIZI

La Carta dei Servizi è il documento con il quale comunichiamo alla nostra utenza gli impegni riguardo servizi, le modalità di erogazione degli stessi, gli standard di qualità. Nella Carta dei Servizi informiamo i nostri utenti sulle modalità di tutela previste. Le nostre Carte dei Servizi sono redatte secondo le linee guida della Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994 Principi sull’erogazione dei servizi pubblici e sono elaborate per ciascun servizio gestito.

CLASS ACTION

Non ci sono class action in corso.

LISTE DI ATTESA

I criteri di inserimento degli Ospiti nelle residenze sono definiti dalle diverse procedure regionali in vigore o da specificità di singoli bandi.

Salvo ove diversamente previsto dalla normativa vigente, la procedura prevede una prima valutazione della domanda da parte dell’Equipe della Residenza che verifica l’appropriatezza del possibile ricovero.

Una volta espresso il parere favorevole, la domanda di ingresso, debitamente compilata, viene inserita nella lista di attesa sulla base dell’incrocio di diversi criteri: urgenza del ricovero a seguito di segnalazioni da parte di Assistenti Sociali dei Comuni o delle Aziende Ospedaliere, ordine cronologico della domanda e compatibilità del posto libero con le esigenze sanitarie e sociali dell'Ospite.

Le liste di attesa sono presenti e consultabili in struttura, in quanto in continua evoluzione per loro stessa natura. Con riferimento ai servizi domiciliari non sono presenti liste di attesa, visti i tempi di attivazione dei servizi rispetto alla segnalazione.

Accesso civico

Il diritto all’accesso civico consiste nella possibilità, per i cittadini, di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti che erogano servizi pubblici o svolgono attività di produzione di beni e servizi a favore dellepubbliche amministrazioni.

Tale diritto riguarda tanto i dati che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria (laddove i medesimi dati non risultino pubblicati),quanto ogni altro dato, documento e informazione entro i limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013, attraverso gli istituti dell’accesso civico semplice e dell’accesso civico generalizzato.
Le strutture sanitarie private accreditate sono soggette al diritto di accesso civico in relazione ai soli dati, documenti e informazioni relativi allo svolgimento dell’attività di assistenza sanitaria.
Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 5 e ss. del D. Lgs. 33/2013, la società si riserva di dare comunicazione delle richieste pervenute agli eventuali controinteressati e di dare diniego alle richieste di accesso per le ragioni e i motivi indicati dalla legge.
Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D. Lgs. 33/2013 il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla società per la riproduzione su supporti materiali.

Le richieste di accesso ricevute sono riportate in apposito registro.

Accesso civico semplice – Modalità di presentazione delle richieste

L’accesso civico semplice (art. 5, comma primo, del D. Lgs. n. 33/2013) consente a chiunque il diritto di richiedere ad una pubblica amministrazione documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
Il competente per l’accesso civico semplice è il direttore di struttura.
La richiesta di accesso civico semplice ai sensi dell’art. 5, comma primo, del D. Lgs. n. 33/2013, dovrà identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e potrà essere presentata alternativamente:

  • Via Pec all’indirizzo segreteria@pec.elleuno.org
  • Via mail o tramite posta ordinaria all’indirizzo della struttura
  • Di persona presso l’indirizzo della struttura

 

Titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, è il Presidente, contattabile all’indirizzo di posta elettronica elleuno@elleuno.it  

Accesso civico generalizzato – Modalità di presentazione delle richieste

L’accesso civico generalizzato (art. 5, comma secondo, del D. Lgs. n. 33/2013) consente a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis del D.Lgs.33/2013.


Il competente per l’accesso civico generalizzato è il direttore di struttura.
La richiesta di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5, comma secondo, del D. Lgs. n. 33/2013 dovrà identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e potrà essere presentata alternativamente:

  • Via Pec all’indirizzo segreteria@pec.elleuno.org
  • Via mail o tramite posta ordinaria all’indirizzo della struttura
  • Di persona presso l’indirizzo della struttura